L’ATTIVITÀ DEL COMMERCIALISTA RISPETTO A QUELLA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE, A QUELLA DEL CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO E ALLA PRESTAZIONE DI DETERMINATI SERVIZI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA.
Il primo aspetto riguarda la possibilità per un dottore commercialista, di svolgere nei confronti della propria clientela un’attività di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1 comma 5-septies del dlgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF) in qualità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Il secondo aspetto concerne la possibilità per un dottore commercialista, di svolgere nei confronti della propria clientela un’attività di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1 comma 5-septies del dlgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), previa iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari («Albo OCF») nella sezione relativa ai consulenti finanziari autonomi.
Il terzo concerne invece la possibilità che un dottore commercialista fornisca alla propria clientela determinati servizi aggiuntivi di formazione e assistenza legati alle scelte in materia di investimenti finanziari.
Al fine di dare compiuta e precisa risposta alle tre attività appare opportuno svolgere una breve introduzione della normativa di riferimento per poi inquadrare al suo interno i casi prospettati e vagliarne la fondatezza dal punto di vista giuridico e, conseguentemente, le possibilità di attuazione.