L’Ocf, Organismo di vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari, ha presentato la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2016 dall’Organismo che gestisce l’Albo dei consulenti finanziari. In concomitanza, le Commissioni finanze di Camera e Senato hanno espresso complessivamente parere positivo sull’iniziativa governativa in merito al decreto di recepimento delle direttive Mifid II e Mifir.
Entrando nel merito, Deputati e Senatori, chiedono all’esecutivo di considerare la modifica o l’abrogazione dell’art. 30-bis del Tuf proposta dal Presidente dell’Organismo Carla Rabitti Bedogni. Oggetto dell’articolo è l’offerta fuori sede, che consente ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di svolgere l’attività al di fuori della loro sede legale.
Secondo Rabitti Bedogni la criticità di questo articolo del Tuf consiste nella difficoltà di mettere in atto correttamente la vigilanza e le ispezioni sui consulenti.
Queste le sue parole:
“tali accertamenti presuppongono, infatti, la presenza stabile del soggetto vigilato in determinato luogo”.
La stessa Rabitti Bedogni riconosce però anche che la stabile presenza in un luogo:
“per la natura stessa dell’attività del consulente difficilmente si verifica”.
Ci troviamo quindi davanti a una contrapposizione in cui da una parte il soggetto da vigilare deve essere stabilmente presente in un determinato luogo, dall’altra, per stessa ammissione del Presidente, questo è uno scenario difficilmente realizzabile.
La soluzione?
L’Ocf ha trovato la risposta più semplice per non complicarsi la vita (e forse anche per avvantaggiare gli intermediari finanziari rappresentati nell’Ocf dalle Associazioni Abi e Assoreti), eliminare il problema alla radice spingendo per l’abrogazione dell’art. 30-bis del Tuf, vietando di fatto la possibilità di svolgere la professione. La conseguenza è che ancora una volta si evidenzia una limitazione della concorrenza si impedisce agli investitori di poter scegliere liberamente di usufruire delle competenze di una nuova figura professionale prevista dalla Mifid.
È infatti possibile assistere i propri clienti/investitori pur senza fornire raccomandazioni personalizzate (consulenza in materia di INVESTIMENTI) e quindi senza l’obbligo di essere iscritti all’Albo. Senza invadere il campo di gioco degli esperti di finanza che professionalmente gestiscono patrimoni, i professionisti commercialisti possono offrire un servizio di formazione, assistenza e consulenza in materia di INVESTITORI.
La consulenza in materia di INVESTIMENTI presuppone competenze di finanza e mercati e persegue l’obiettivo di realizzare performance, mentre la consulenza in materia di INVESTITORI presuppone competenze sull’approccio e sul comportamento dell’investitore (il business plan) e persegue l’obiettivo aiutarlo a realizzare concretamente le performance realizzate dai Gestori.